puntodelibere - Quesiti e risposte n. 36

QUESITI E RISPOSTE

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n. 36 - 23 novembre 2018

Categoria 5 - LA PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DELLE DELIBERE È OBBLIGATORIA?

D. I verbali degli Organi, una volta approvati, vengono pubblicati sulla intranet in una sezione alla quale può accedere il personale dipendente e chi è in possesso di credenziali elettroniche istituzionali. Tale modalità rispetta le norme in vigore sulla trasparenza, in particolare il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 97/2016, ove si delinea il rovesciamento della precedente prospettiva; dove la libertà di accedere ai dati e ai documenti diviene centrale e il diritto all’informazione risulta generalizzato e dove la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto diventano eccezioni?

R. Per rispondere al quesito in modo puntuale, occorre prendere le mosse da un esame attento della normativa di riferimento, che in materia sembra essere chiara.
Il richiamo è all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, come successivamente modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 7/2016, uno dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione intestata alla Ministra dell’epoca, Marianna Madia. Orbene, con previsione nitida, che il successivo decreto di modifica ha provveduto a correggere in adesione a canoni di semplicità e di agevolazione dell’attività delle amministrazioni pubbliche ancora più spinti, il primo comma (l’unico sopravvissuto) dell’art. 23 stabilisce che:
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
[a)  autorizzazione o concessione];
b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 […];
[c)  concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009];
d)  accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

La legge è, dunque, chiara nel prescrivere che devono essere oggetto di pubblicazione e di aggiornamento, con cadenza semestrale, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (e non già i provvedimenti stessi, nella loro integralità). Addirittura il D.Lgs. n. 97/2016, secondo quello spirito di semplificazione e di alleggerimento degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni di cui si discorreva, ha provveduto ad abrogare il secondo comma della disposizione in esame (pertanto non più vigente), il quale prevedeva che per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma precedente fossero pubblicati il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Certamente il Consiglio di amministrazione (di Università e di Enti pubblici di ricerca) e il Senato accademico sono da annoverarsi tra gli organi di indirizzo politico delle istituzioni accademiche e di ricerca, cosicché sono oggetto di pubblicazione obbligatoria gli elenchi (aggiornati semestralmente) delle deliberazioni adottate. Nulla vieta a ciascuna amministrazione, nella propria autonomia, di valutare l’attivazione di livelli di diffusione (non di trasparenza, per la quale l'adempimento è già nella previsione normativa) maggiori rispetto a quanto stabilito dalla legge, ad esempio considerando, per rimanere alla questione in discorso, la pubblicazione in “Amministrazione trasparente” non solo degli elenchi delle deliberazioni di Consiglio di amministrazione e di Senato accademico, ma delle deliberazioni nella loro completezza.

Si tratta di una scelta discrezionale perché la diffusione mediante pubblicazione nel sito web istituzionale di tali documenti potrebbe entrare in conflitto con altri interessi giuridicamente tutelati (primariamente il diritto alla protezione dei dati personali), tanto da dover provvedere alla anonimizzazione di tali dati, ove presenti, contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni. Parimenti, uguale attenzione deve essere riversata sul periodo di diffusione di tali dati.

Inoltre, per quanto concerne i verbali delle adunanze, occorre considerare che detti documenti, i quali tipicamente riportano, oltre alla deliberazione adottata, una serie di informazioni ulteriori, con particolare riferimento alla discussione tra i componenti dell’organo che ha preceduto e condotto alla determinazione assunta, attengono all’attività interna di preparazione e formazione della volontà dell’organo (c.d. interna corporis) e presentano profili di “delicatezza istituzionale”.

Infine, risulta opportuno chiarire che sulle università e sugli enti pubblici di ricerca non incombe alcun obbligo di pubblicità legale rispetto all'efficacia e alla esecutività delle deliberazioni. In altre parole, per essere efficaci, le deliberazioni non necessitano della pubblicazione all'albo, come previsto dall'ordinamento in materia riguardo agli enti locali. La diffusione attraverso il sito web istituzionale, infatti, assolve agli obblighi di trasparenza amministrativa. Lo strumento, essendo il medesimo (il sito web) potrebbe trarre in inganno, ma i profili giuridici sottesi sono profondamente differenti. In conclusione, la diffusione (non la pubblicazione) di questi provvedimenti deve essere oggetto di ponderata valutazione degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca nei rispettivi contesti organizzativi e istituzionali.