puntodelibere - Quesiti e risposte n. 27

QUESITI E RISPOSTE

torna al form web 

n. 27 - 14 settembre 2018

Categoria 4 - È ANCORA POSSIBILE IL VOTO CONSULTIVO?

D. Il nostro Regolamento prevede il voto consultivo da parte di alcuni partecipanti. È ancora possibile?

R. La questione è molto delicata e interessante. Prima della riforma Gelmini (legge 240/2010), il direttore amministrativo - oggi direttore generale - partecipava alle sedute del Consiglio di amministrazione come componente effettivo, mentre di norma assisteva alle sedute del Senato accademico, con voto consultivo. Ora, assiste e non partecipa. In poche parole, non vota.

La partecipazione, infatti, è un sostantivo che prevede in capo a chi la esercita una funzione attiva su tutte le prerogative dei consiglieri, mentre l'assistenza è un'attività perlopiù segretariale o, volendo utilizzare un'espressione cara alla giurisprudenza amministrativa, una "attività servente". Su questo, ad esempio, si è già espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 1990, n. 389: «Ai fini della determinazione del “quorum” strutturale per la validità delle sedute di un organo collegiale non possono essere computati i componenti senza diritto di voto».
 
Ovviamente, la partecipazione di docenti, di dirigenti, d funzionari e di tecnici esterni chiamati a illustrare un provvedimento al fine esclusivo della sottoposizione ai componenti dell’organo deliberante di una proposta di deliberazione è pienamente legittima, a condizione che prima della votazione abbandonino l'aula (ex multis, TAR Lazio, sez. I, 6 luglio 1999, n. 1520). Ora, ammettere all'adunanza persone estranee agli aventi diritto, quali quelle senza diritto di voto, potrebbe addirittura invalidare la seduta e gli atti assunti conseguentemente. Infatti, ancora il Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2258 ha statuito che «La presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che detta presenza superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio».
 
La democrazia partecipativa - in una visione dilatata e ampliata - non può significare l'ammissione alla seduta di persone non legittimate, se non con la vuota qualifica di "soggetti con voto consultivo". La democrazia autentica presuppone che tutti gli aventi diritti possano partecipare e votare. Altre finzioni giuridiche non dovrebbero essere consentite, nemmeno da una previsione regolamentare.

torna al Sommario