puntodelibere - Quesiti e risposte n. 3

QUESITI E RISPOSTE

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n. 3 - 9 febbraio 2018

Categoria 2 - GLI ASSENTI GIUSTIFICATI E IL QUORUM STRUTTURALE

D. 
Vale ancora la norma sugli assenti giustificati? E in particolare quanti possono giustificare l'assenza e fino a che quota?

R. 
La norma di riferimento è contenuta nel RD 6 aprile 1924, n. 674, art. 18: «Per la validità delle adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facoltà o scuola, del collegio generale dei professori, è necessario: 1º che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto tre giorni prima dell’adunanza, salvo il caso di urgenza, con l’indicazione degli oggetti da trattarsi; 2º che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano giustificata la loro assenza. (omissis)».
Orbene, in base a una delle regole generali del funzionamento degli organi collegiali, le adunanze sono valide, se non diversamente disposto, qualora partecipi la maggioranza degli aventi diritto (metà più uno). Si tratta, invero, di un principio amministrativo e civilistico. Di conseguenza, non è possibile costituire regolarmente un collegio universitario qualora si giustifichi la metà più uno degli aventi diritto. Nel concreto, esiste il limite naturale del 49% dei potenziali assenti giustificati. Di contro saremmo di fronte a un paradosso della collegialità: potremmo forse ritenere valida un'adunanza in cui tutti giustifichino la propria assenza, tranne due?
Alcune università hanno limitato la giustificazione dell’assenza soltanto a un "legittimo impedimento" (ad es., Perugia) o a "motivi di salute, seri motivi di famiglia o inderogabili motivi d’ufficio" (ad es., Torino). Altre, invece, hanno ritenuto possibile giustificare l'assenza dei due terzi degli aventi diritto, lasciando che il restante terzo possa legittimamente deliberare.
In molti statuti, inoltre, le disposizioni del regio decreto sono state derogate per gli Organi collegiali centrali (ad es., Trieste). In altre parole, l'art. 18 del RD 674/1924 non è stato ritenuto applicabile al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, esattamente come rilevato dal MIUR a carico di molti Atenei in fase di controllo della nuova stagione statutaria a seguito dell'entrata in vigore della legge 240/2010. Viene, invece, mantenuto per gli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
Gli atenei, spesso, hanno disciplinato in maniera autonoma la legittimità e il computo degli assenti giustificati, per cui è sempre opportuno leggere con attenzione e in combinato disposto lo Statuto, il Regolamento generale e, laddove presente, il Regolamento di funzionamento degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, al fine di comprendere l’effettivo ambito di applicazione.
Esemplare la pronuncia del TAR Lazio, sez. III, 6 giugno 2013, n. 5672, il quale, con riferimento all'art. 79 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha statuito che «il computo del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza... e poiché secondo il ridetto articolo dello Statuto gli assenti giustificati non vengono computati, ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo necessario ai fini della validità della seduta, in relazione al numero dei docenti intervenuti nella seduta del Consiglio in data 12 aprile 2006 il numero dei votanti (28) è superiore a quello degli assenti ingiustificati che è di 24, laddove gli assenti giustificati da togliere dal novero dei 30 assenti sono 6, con la conseguenza che il quorum va considerato corretto alla stregua della detta norma».
In conclusione, la disposizione sugli assenti giustificati vige ancora nell'ordinamento generale e in quello degli atenei, di norma per le strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
A questo link (https://www.procedamus.it/images/puntodelibere/1924RD674.pdf) è possibile scaricare il RD 674/1924, il cui art. 18 si trova a p. 1884. Un tanto per rilevare la modernità del legislatore di allora, dal momento che il quarto comma tratta in maniera sintetica e nitida il conflitto di interesse. L'ultimo comma, invece, introduce l'obbligatorietà della tenuta dei verbali, oggetto poi della Circolare del 1939, che vedremo in seguito.
Infine, non dimentichiamoci che il quorum strutturale per i collegi dei Dipartimenti e delle Scuole è variabile in ragione delle materie trattate (se il tema riguarda i professori ordinari, non vi partecipano i ricercatori e i professori associati, oltre a studenti e al PTA). Ma di questo parleremo nelle prossime settimane.

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